IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, col quale il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1947 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1947-1948, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947, nonche' la nota di variazione presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807, col quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1947 il termine stabilito col citato decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 512, per l'esercizio provvisorio dei bilancio per l'anno finanziario 1947-48; Ritenuto che l'art. 2 dello schema del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 autorizza, tra l'altro, la spesa di lire centoventimilioni per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e stabilisce che le eventuali maggiori assegnazioni a tale titolo saranno autorizzate con decreti del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Considerata la necessita' di integrare la detta autorizzazione in relazione al compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo intervento nei casi di immediata urgenza per motivo di pubblico interesse, in applicazione del citato regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 dello schema di decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 della somma autorizzata col presente decreto.