IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito
nella legge 15 marzo 1928, n. 833;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
30 giugno  1947,  n. 542,  col  quale  il  Governo  e' autorizzato ad
esercitare  provvisoriamente,  fino  a quando non siano approvati con
provvedimenti  legislativi e non oltre il 30 settembre 1947 i bilanci
delle   Amministrazioni   dello  Stato  per  l'esercizio  finanziario
1947-1948,  secondo  gli  stati  di  previsione  dell'entrata e della
spesa,  ed  i  relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  30 aprile 1947 e
20 giugno  1947,  nonche'  la  nota  di  variazione  presentata  alla
Presidenza medesima il 20 giugno 1947;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
22 agosto  1947,  n. 807, col quale e' stato prorogato al 31 dicembre
1947  il  termine  stabilito col citato decreto legislativo 30 giugno
1947,  n. 512,  per  l'esercizio  provvisorio dei bilancio per l'anno
finanziario 1947-48;
  Ritenuto che l'art. 2 dello schema del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato,  relativo  allo  stato di previsione della
spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1947-48  autorizza,  tra  l'altro, la spesa di lire centoventimilioni
per  le  necessita'  piu'  urgenti  in caso di pubbliche calamita' ai
sensi  del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e stabilisce
che   le  eventuali  maggiori  assegnazioni  a  tale  titolo  saranno
autorizzate  con decreti del Capo provvisorio dello Stato su proposta
del  Ministro  per  i  lavori pubblici, di concerto con quello per il
tesoro;
  Considerata  la  necessita' di integrare la detta autorizzazione in
relazione  al  compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo
intervento  nei  casi  di  immediata  urgenza  per motivo di pubblico
interesse,  in applicazione del citato regio decreto-legge 9 dicembre
1926, n. 2389;
  Sulla  proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
quello per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire cinquecentomilioni, in aggiunta a
quella di cui all'art. 2 dello schema di decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  concernente  lo  stato di previsione della
spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1947-48,  per  le  necessita'  piu'  urgenti  in  caso  di  pubbliche
calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389,
convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  provvedera'  con propri decreti alla
inscrizione  nello  stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  per l'esercizio 1947-48 della somma autorizzata col
presente decreto.